Nuovi orizzonti
sullo scambio elettorale politico-mafioso.
Il nuovo art.
416-ter c.p.
Il 16 Aprile è stato approvato
definitivamente dalla Camera, la Riforma dell’art. 416-ter c.p. in materia di
scambio elettorale politico-mafioso, così oggi formulato «Art. 416-ter. La pena stabilita dal primo comma
dell’articolo 416-bis si
applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell’erogazione di denaro o di
qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».
L’originaria
formulazione del testo normativo si limitava a tipizzare la condotta di chi in
cambio di solo denaro, riceveva la promessa, da parte dei membri di
associazioni mafiose, di una pluralità di voti. In sostanza, il legislatore si
limitava a prevedere uno scambio di voti/denaro, lasciando così un vuoto
normativo relativo allo scambio voti/favori, che nella prassi, effettivamente,
risultava l’accordo più in auge. A tal proposito, si ricorreva al concorso
esterno in associazione mafiosa, attraverso la combinazione tra l’art. 416-bis
c.p. e l’art. 110 c.p (concorso di persone nel reato).
Tale
istituto, tra l’altro, è stato lungamente dibattuto a causa della sua ambigua
legalità. A tal fine, si sono succedute importanti pronuncie della Corte di
Cassazione in S.U. (sentenza Demitry, sentenza Mannino, sentenza Dell’Utri) che
hanno statuito la possibile integrazione della fattispecie del concorso esterno
in associazione mafiosa, nel caso in cui un soggetto esterno all’associazione
mafiosa abbia dato un contributo al consolidamento o rafforzamento
dell’associazione stessa, precisando che fosse necessario per la sua
integrazione il dolo specifico (inizialmente, invece, si presupponeva un dolo
generico). Scelta che, come asserito dalla maggior parte della dottrina,
rasenta l’anarchia ermeneutica da parte dei giudici, nonché la violazione del
principio di stretta legalità. Ma questo è un altro discorso.
Con la nuova formulazione dell’art.
416-ter, e precisamente con l’aggiunta di “altre utilità”, si è tipizzata la
condotta, sovente praticata in tema di scambio elettorale politico-mafioso, di
chi in cambio di favori (come interventi legislativi a favore dei sodalizi,
appalti, posti di lavoro, concessioni, ecc.) riceve la promessa di una
pluralità di voti. Non è stata invece approvata dal Senato, la modifica della
pena edittale, lasciandola così come prevista dal testo originario (da 4 a 10
anni di reclusione). Di fatto, se si fosse pervenuti ad un aumento della pena,
ciò avrebbe comportato il necessario innalzamento di tutte le pene che riguardano
i reati legati alla criminalità organizzata.
Rimane ferma, comunque, la
possibilità di essere puniti doppiamente, da una parte in caso di scambio tra
voti/denaro o voti/altre utilità, ed, eventualmente, per concorso esterno ad
associazione di stampo mafioso, qualora emerga una forma di partecipazione alle
finalità criminali.
Ma è rimasto un elemento controverso
nella nuova formulazione. L’art. 416-ter c.p. prevede che le modalità per dar
vita all’accordo di scambio, debbano avvenire nei modi stabiliti dal terzo
comma dell’art. 416-bis c.p., ossia mediante l’intimidazione. In assenza di
quest’ultima, si integra la fattispecie meno grave di corruzione elettorale,
punita quindi con pene inferiori (artt.96-96 DPR.361/57). Com’è noto, la realtà
empirica ci insegna che la questione che si propone in Italia riguarda non già
i casi di intimidazione, se non, invece,
accordi volontari e spontanei tra i soggetti coinvolti nell’accordo di
scambio.
Alla luce di quanto detto, le
critiche e i malcontenti sono stati molteplici, soprattutto da parte del
Movimento 5 Stelle (in particolar modo, in tema di pena edittale). Ma di certo
non sembra affatto casuale l’approvazione del testo di legge in prossimità
delle elezioni amministrative ed europee, volta quindi a reprimere quanto più
possibile la prassi in parola.
Dopo questa importante riforma,
l’auspicio più sentito al quale si dovrebbe aspirare è, di certo, quello che la
politica, piuttosto che rimanere una piazza in cui barattare il potere coi
favori, si trasformi nello strumento che permetterà al nostro Paese di non
essere più tacciato come uno dei peggiori in termini di corruzione; che la
politica diventi mezzo utilizzato da soggetti competenti che hanno l’obiettivo
di cambiare l’Italia ormai esangue, piuttosto che sedersi su una comoda
poltrona.
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