1 giugno 2014

Nuovo art. 416 - ter sullo scambio elettorale politico mafioso

scambio elettorale

Nuovi orizzonti sullo scambio elettorale politico-mafioso.
Il nuovo art. 416-ter c.p.

Il 16 Aprile è stato approvato definitivamente dalla Camera, la Riforma dell’art. 416-ter c.p. in materia di scambio elettorale politico-mafioso, così oggi formulato «Art. 416-ter.  La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell’erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui all’articolo 416-bis o di suoi associati».


L’originaria formulazione del testo normativo si limitava a tipizzare la condotta di chi in cambio di solo denaro, riceveva la promessa, da parte dei membri di associazioni mafiose, di una pluralità di voti. In sostanza, il legislatore si limitava a prevedere uno scambio di voti/denaro, lasciando così un vuoto normativo relativo allo scambio voti/favori, che nella prassi, effettivamente, risultava l’accordo più in auge. A tal proposito, si ricorreva al concorso esterno in associazione mafiosa, attraverso la combinazione tra l’art. 416-bis c.p. e l’art. 110 c.p (concorso di persone nel reato).
Tale istituto, tra l’altro, è stato lungamente dibattuto a causa della sua ambigua legalità. A tal fine, si sono succedute importanti pronuncie della Corte di Cassazione in S.U. (sentenza Demitry, sentenza Mannino, sentenza Dell’Utri) che hanno statuito la possibile integrazione della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, nel caso in cui un soggetto esterno all’associazione mafiosa abbia dato un contributo al consolidamento o rafforzamento dell’associazione stessa, precisando che fosse necessario per la sua integrazione il dolo specifico (inizialmente, invece, si presupponeva un dolo generico). Scelta che, come asserito dalla maggior parte della dottrina, rasenta l’anarchia ermeneutica da parte dei giudici, nonché la violazione del principio di stretta legalità. Ma questo è un altro discorso.
Con la nuova formulazione dell’art. 416-ter, e precisamente con l’aggiunta di “altre utilità”, si è tipizzata la condotta, sovente praticata in tema di scambio elettorale politico-mafioso, di chi in cambio di favori (come interventi legislativi a favore dei sodalizi, appalti, posti di lavoro, concessioni, ecc.) riceve la promessa di una pluralità di voti. Non è stata invece approvata dal Senato, la modifica della pena edittale, lasciandola così come prevista dal testo originario (da 4 a 10 anni di reclusione). Di fatto, se si fosse pervenuti ad un aumento della pena, ciò avrebbe comportato il necessario innalzamento di tutte le pene che riguardano i reati legati alla criminalità organizzata.
Rimane ferma, comunque, la possibilità di essere puniti doppiamente, da una parte in caso di scambio tra voti/denaro o voti/altre utilità, ed, eventualmente, per concorso esterno ad associazione di stampo mafioso, qualora emerga una forma di partecipazione alle finalità criminali.
Ma è rimasto un elemento controverso nella nuova formulazione. L’art. 416-ter c.p. prevede che le modalità per dar vita all’accordo di scambio, debbano avvenire nei modi stabiliti dal terzo comma dell’art. 416-bis c.p., ossia mediante l’intimidazione. In assenza di quest’ultima, si integra la fattispecie meno grave di corruzione elettorale, punita quindi con pene inferiori (artt.96-96 DPR.361/57). Com’è noto, la realtà empirica ci insegna che la questione che si propone in Italia riguarda non già i casi di intimidazione, se non, invece,  accordi volontari e spontanei tra i soggetti coinvolti nell’accordo di scambio.
Alla luce di quanto detto, le critiche e i malcontenti sono stati molteplici, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle (in particolar modo, in tema di pena edittale). Ma di certo non sembra affatto casuale l’approvazione del testo di legge in prossimità delle elezioni amministrative ed europee, volta quindi a reprimere quanto più possibile la prassi in parola.

Dopo questa importante riforma, l’auspicio più sentito al quale si dovrebbe aspirare è, di certo, quello che la politica, piuttosto che rimanere una piazza in cui barattare il potere coi favori, si trasformi nello strumento che permetterà al nostro Paese di non essere più tacciato come uno dei peggiori in termini di corruzione; che la politica diventi mezzo utilizzato da soggetti competenti che hanno l’obiettivo di cambiare l’Italia ormai esangue, piuttosto che sedersi su una comoda poltrona.

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