1 giugno 2014

Come fare un'intimazione testimoniale

0298

citazione testi civile


originale atto di intimazione testi 
con irreperibilità del testimone art.140 c.p.c.



A seguito dell’ammissione dei mezzi istruttori è necessario assicurarsi che all’udienza successiva i propri testimoni si presentino per essere escussi. 
Gli artt. 250 c.p.c. e ss. ci forniscono le linee guida.

Intimazione testi:

  1. intimazioni testi termine: deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire (art. 103 d.a.e t. al c.p.c.)

  2. può avvenire mediante: ufficiale giudiziariointimazione testi a mezzo raccomandata, pec o fax;
Contenuto - art 103 disp.att. e trans. al c.p.c. 
  • indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
  • il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
  • il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
  • avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1000 euro (art 255 c.p.c).
Importanti considerazioni
Nella sostanza la mancata citazione testimoniale che sia però comparso in udienza (spontaneamente o su invito di parte) per rendere la deposizione è priva di conseguenze negative.
Tuttavia quando il teste non intimato non compare:
  • è escluso che nei suoi confronti possano essere adottate le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 255 c.p.c;
  • la parte che non ha intimato il testimone decade dal diritto di far assumere la prova, salvo che l'altra parte dichiari di avervi interesse (art. 104 disp. att.);
  • Qualora la parte fornisca nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata, il giudice istruttore può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione. In tal caso revocherà il provvedimento con cui ha disposto la decadenza dalla prova e fisserà una nuova udienza per l'assunzione della prova testimoniale (art. 104 disp. att. e 208
    ultimo comma, c.p.c.).
Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Tale forma di citazione testimoniale ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario o ai soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. (1°c. residenza, dimora o nel domicilio - 2°c. a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio all’azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace - 3°c. copia consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino che accetti riceverla) Quando non sarà possibile effettuare la notifica nei casi previsti dall’art. 139 c.p.c. l’Ufficiale Giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (avviso al destinatario dovrà avere le caratteristiche ex art. 48 disp. att.)

Pertanto:
nell'ipotesi descritta dalla norma, l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi:

  1. il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato; 
  2. l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; 
  3. la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto. La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità.

Nessun commento: