La Corte Costituzionale, il 9 aprile 2014 ha dichiarato incostituzionali gli artt. 4 comma 3, 9 comma 1-3 e 12 comma 1, della legge n. 40 del 2004. Una svolta
tanto attesa per tutte le coppie italiane, costrette, per uscire dall'empasse del divieto di fecondazione eterologa, a rivolgersi presso centri esteri. Fino all'emanazione della sentenza in parola, le coppie sterili o portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, dovevano abbandonare il desiderio di diventare genitori, o in alternativa, potevano intraprendere procedure di fecondazione eterologhe praticabili in determinati Paesi esteri, con tutte le conseguenze negative in termini economici e di stress. Oggi, è invece lecito l’impianto di ovociti esterni o spermatozoi di soggetti esterni alla coppia. Già la Corte di Strasburgo nel 2009 era intervenuta in merito, dichiarando che il divieto delle tecniche di fecondazione eterologa viola gli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della CEDU.
tanto attesa per tutte le coppie italiane, costrette, per uscire dall'empasse del divieto di fecondazione eterologa, a rivolgersi presso centri esteri. Fino all'emanazione della sentenza in parola, le coppie sterili o portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, dovevano abbandonare il desiderio di diventare genitori, o in alternativa, potevano intraprendere procedure di fecondazione eterologhe praticabili in determinati Paesi esteri, con tutte le conseguenze negative in termini economici e di stress. Oggi, è invece lecito l’impianto di ovociti esterni o spermatozoi di soggetti esterni alla coppia. Già la Corte di Strasburgo nel 2009 era intervenuta in merito, dichiarando che il divieto delle tecniche di fecondazione eterologa viola gli artt. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della CEDU.
I fautori del divieto hanno, da sempre sostenuto che l’utilizzo di tale tecnica comporterebbe da una parte il venir meno dell’identità genetica, dall'altra si darebbe inizio ad un meccanismo di commercializzazione del corpo umano. La Consulta ha, invece, ravvisato nel divieto alla fecondazione eterologa, la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 13, 32.
Un cambiamento questo, che, come sempre, nel nostro Paese arriva in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. In Francia la fecondazione eterologa è concessa dal 1994 per le coppie sposate o conviventi da almeno 2 anni, in Germani dal 1990 solo per le coppie sposate, in Gran Bretagna dal 1990 per coppie sposate, conviventi e donne single.
Una direttiva ministeriale, precedente alla legge 40, vietava la fecondazione eterologa nei centri pubblici. Come verrà affrontata, oggi, la tecnica della fecondazione eterologa? Quali i centri che potranno praticarla? O ancora, il donatore rimarrà anonimo? A tal riguardo, il Ministero della Salute Lorenzin ha affermato: “L'introduzione della fecondazione eterologa nel nostro ordinamento è un evento complesso che difficilmente potrà essere attuato solo mediante decreti. Ci sono alcuni aspetti estremamente delicati che non coinvolgono solamente la procedura medica ma anche problematiche più ampie, come ad esempio l'anonimato o meno di chi cede i propri gameti alla coppia, e il diritto a conoscere le proprie origini e la rete parentale più prossima (fratelli e sorelle) da parte dei nati con queste procedure. Sono questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo, ma necessitano una condivisione più ampia, di tipo parlamentare. Alla luce delle motivazioni della Consulta, al più presto comunicheremo la "road map" per l'attuazione della sentenza".
In attesa di linee guida essenziali per medici e giuristi c’è ancora un problema irrisolto. Nel nostro Paese non è ancora concesso ai single, né tantomeno a coppie dello stesso sesso, la possibilità di accedere alla pratica eterologa. L’Italia, senza dubbio, non è mai stato un paese avanguardista, anzi, a dire il vero è uno dei Paesei che arriva sempre per ultimo sul fronte dell’innovazione e della morbidezza in tema di etica, rispetto alla compagine internazionale.
Bergoglio ha affermato la granitica opposizione della Chiesa alla PMA nella forma eterologa: “la vita umana è sacra e inviolabile”.
Il divieto di fecondazione eterologa, durato 10 anni, ha rappresentato l’oscurantismo di una legge che è entrata nel merito delle scelte private e della sfera intima dei cittadini.
La funzione della legge, ossia quella della regolamentazione dei rapporti giuridici in una data società, dovrebbe essere quello di lasciare liberi i consociati di SCEGLIERE il bene per sé stessi, intervenendo laddove queste scelte possano compromettere diritti costituzionali. L’unico risultato a cui si giungeva con il divieto alla fecondazione eterologa era solo quello di privare coppie sterili o con gravi malattie genetiche di essere felici e creare un nucleo familiare.
La scelta della Consulta sembra meritevole sotto ogni punto di vista, ma inutile negarlo, ci sono ancora possibilità negate, in nome di alcun diritto compresso se non quello della serenità familiare e della realizzazione del desiderio di essere genitori.
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