2 marzo 2014

Praticante Avvocato e l'Apprendistato

a cura del Commercialista e Revisore Dei Conti
del p.Commercialista

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L’istituto dell’apprendistato resta per il legislatore lo strumento privilegiato per coniugare formazione ed occupazione dei giovani quale contratto di primo ingresso nel mondo del lavoro. Il d.lgs 14 settembre 2001 n.167 all’art 5 recita : <<l’apprendistato di alta formazione e ricerca è utilizzabile per l’assunzione di soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (……) per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche >> .
Il giovane praticante potrebbe essere assunto con il contratto di apprendistato, purtroppo ci sono delle frizioni nell’impianto legislativo e delle incongruenze previdenziali:
  1. l’apprendistato dovrebbe tendere all’occupazione di giovani ai fini di un successivo rapporto di lavoro subordinato, nel nostro caso però l’esercizio della professione è rivolto alla creazione di professionisti autonomi con propria partita IVA;
  2. c’è anche il problema di incoerenza contributiva dovuto al fatto che l’assoggettamento per gli apprendisti è in favore dell’INPS, mentre in seguito all’abilitazione la contribuzione sarà dovuta alla Cassa Forense.

Quali sono i vantaggi per lo studio legale che inquadra il praticante come apprendista?

Sgravi contributivi e fiscali:
  1. Con la Legge di stabilità 2012, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1.01.2012 ed entro il 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, è stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo[1];
  2. Le spese relative alla formazione degli apprendisti non vanno computate nella base imponibile IRAP[2]
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La tabella precedente riassume le aliquote a carico del lavoratore e delle aziende per quanto concerne i contributi previdenziali dovuti all’INPS.
Allegato


Come evidenziato dalla busta paga la base imponibile su cui va calcolata l’aliquota di competenza dell’ INPS (5,84%) è dato dall’imponibile contributivo arrotondato quindi su 511.
La base imponibile per l’IRPEF è data dalla differenza tra 510,89 (imponibile contributivo non arrotondato) e 29,84 (quota contributi INPS) ed è pari a 481,05. Applicando a questo ammontare l’aliquota del primo scaglione (23%) abbiamo 110,64 di imposta dovuta che andremo a compensare con le detrazioni da lavoro dipendente ed i carichi di famiglia. In questo caso nulla è dovuto.
  • Incentivi per lo Studio e per il praticante

  1. La retribuzione dell’apprendista può essere inferiore per non più di due livelli rispetto al CCNL di riferimento;
  2. Crescita umana e professionale del praticante;
  3. Instaurazione di un rapporto di fiducia virtuoso tra il dominus e il praticante tale da favorire un incremento della produttività.
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