a cura del Commercialista e Revisore Dei Conti
e del p.Commercialista
- per i primi cinque anni a prescindere dall’età;
- per i primi cinque anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Il professionista che si avvale di siffatto regime è esentato dalla tenuta della contabilità (ha come unico obbligo la conservazione dei documenti), anche all’atto dell’apertura della P.IVA è agevolato in quanto non ha bisogno di utilizzare il canale ComUnica ma deve solo presentare il modello cartaceo all’Agenzia delle Entrate. Se prima della riforma c’era la facoltà di non iscrizione alla Cassa Forense, qualora il giovane avvocato non raggiungesse determinati parametri reddituali, ora a prescindere dai parametri reddituali, secondo l’art 21 della legge 247/12 commi 8-9-10 vige l’obbligo di iscrizione alla cassa all’atto dell’iscrizione all’albo. Di fatto viene vietata la Previdenza alternativa relativa alla Gestione Separata dell’INPS.
Aprendo la P.IVA si è obbligati a compilare il modello Unico.
Le aliquote relative ad IRPEF, IRAP( nel caso in cui non ci sia autonoma organizzazione), Addizionali comunali, regionali e iva vengono ricomprese in un’imposta sostitutiva con aliquota del 5% da applicarsi al reddito netto.
Questo è dato dalla differenza tra le parcelle incassate, i costi pagati e i contributi. Vige il cosiddetto principio per cassa.
Se per i normali possessori della P.IVA i contributi alla cassa forense vengono visti come un onere deducibile (da inserire nel quadro RP del modello Unico), con tale regime diventano un costo e devono essere inseriti nel riquadro LM (e non vanno a confluire nel riquadro RN relativo all’IRPEF) del Modello Unico.
Allegato 1
regime di vantaggio 1
regime di vantaggio 2
e Allegato 2
regime normale 1
regime normale 2
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