l’aggiornamento annuale
degli importi per il risarcimento
del danno biologico
a firma del ministro dello Sviluppo economico ZANONATO, il decreto del 6 giugno 2013 rivede, a decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private
aggiornandoli nelle seguenti misure:
- valore del primo punto di invalidità - settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi;
- importo relativo a ogni giorno di inabilità assoluta - quarantasei euro e venti centesimi.
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15 giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) ; quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b) . Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2013 Il Ministro: ZANONATO
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