4 maggio 2020

Come richiedere un Decreto di Liquidazione delle spese esecuzione ex art. 611 c.p.c.

sfratto
A cura dell'Avv. Aniello Maiese

SCRIVI SUL BLOG

Completato l'iter dell'esecuzione, quando cioè finalmente sarete riusciti a far eseguire il provvedimento di rilascio dell'immobile, l'Ufficiale Giudiziario redigerà (contestualmente) un verbale di rilascio nel quale indicherà tra le altre cose le spese anticipate dalla parte istante. 
A questo punto:

  • Il verbale ed il Titolo Esecutivo: vengono portati dall'Ufficiale Giudiziario nella cancelleria del giudice dell'esecuzione;

  • Contributo Unificato di € 139,00,  marca da Bollo da € 27,00 + nota di iscrizione a ruolo: successivamente, la parte dovrà depositare in cancelleria esecuzioni quanto indicato con l'istanza ai sensi dell'art. 611 cpc ed il cancelliere provvederà ad iscrivere a ruolo la procedura; N.B. nel caso in cui la parte istante non si rechi in cancelleria l'agenzia delle entrate provvederà comunque a richiedere il contributo unificato.

  • Liquidazione spese: di seguito il giudice dell'esecuzione provvederà alla liquidazione delle spese a norma degli art. 91 e ss. con decreto che costituisce titolo esecutivo.

N.B. senza il verbale redatto dall'Ufficiale giudiziario non ci sarà la possibilità di chiedere il decreto ai sensi dell'art. 611 c.p.c.
N.B. il D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento di € 139,00 come contributo unificato non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza.
N.B. in questo caso non vale la regola utilizzata davanti al giudice di pace secondo la quale un titolo esecutivo inferiore ad € 1032,00 non comporta il pagamento della tassa di registro.
Decreto ex art. 611 c.p.c.
Liquidazione ex art. 611 c.p.c. 

Nessun commento: