Dopo i pareri del CNF (lavoro/previdenziale ed esecuzioni immobiliari) non tarda anche la Cassazione Civile sez. Lavoro a far sentire la propria voce, con una pronuncia che si muove nella stessa direzione del Consiglio Nazionale Forense.
Per le cause nelle quali l’art. 7, L. n. 479/1999 prevede per il praticante avvocato abilitato la possibilità di esercitare l'attività professionale con riferimento agli "affari civili", tra quelle indicate al n. 1) "cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni", devono ricomprendersi anche quelle in materia di lavoro e previdenza ed assistenza che, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza pretorile.
Inoltre, l'inciso "I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio..", contenuto nell’art. 7 suddetto, non si rivolge solo a chi non ha ancora conseguito l’abilitazione, ma ai praticanti avvocati in genere, senza distinzione tra quelli già abilitati e coloro che detta abilitazione non avevano ancora conseguito al momento dell'entrata in vigore della L. n. 479 del 16 dicembre 1999.
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