20 maggio 2013

praticanti abilitati, patrocinio, limiti, cause di lavoro e previdenza

praticanti

Dopo i pareri del CNF (lavoro/previdenziale ed esecuzioni immobiliari) non tarda anche la Cassazione Civile sez. Lavoro a far sentire la propria voce, con una pronuncia che si muove nella stessa direzione del Consiglio Nazionale Forense.




Per le cause nelle quali l’art. 7, L. n. 479/1999 prevede per il praticante avvocato abilitato la possibilità di esercitare l'attività professionale con riferimento agli "affari civili", tra quelle indicate al n. 1) "cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni", devono ricomprendersi anche quelle in materia di lavoro e previdenza ed assistenza che, prima della istituzione del giudice unico di primo grado, rientravano nella competenza pretorile.



Inoltre, l'inciso "I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio..", contenuto nell’art. 7 suddetto, non si rivolge solo a chi non ha ancora conseguito l’abilitazione, ma ai praticanti avvocati in genere, senza distinzione tra quelli già abilitati e coloro che detta abilitazione non avevano ancora conseguito al momento dell'entrata in vigore della L. n. 479 del 16 dicembre 1999.


Pertanto è nullo il ricorso introduttivo del giudizio, depositato nella vigenza del citato art. 7, per difetto di "ius postulandi" nelle cause di lavoro in capo al praticante avvocato abilitato in quanto sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi al Tribunale.




Nessun commento: