leggi: la pratica nello sfratto per morosità
- Competenza
Per i provvedimenti di convalida di sfratto sussiste la competenza inderogabile del tribunale (Cass. 6.1.1991, n. 387) cui compete l'emissione dell'ordinanza di convalida o dell'ordine provvisorio di rilascio (art. 665 c.p.c.).
- Contenuto (art. 8, L. 20.12.1995 n. 534 – art. 660 c.p.c. - art. 125 c.p.c.)
- l'invito a comparire all'udienza indicata nell'atto di citazione;
- le ragioni della domanda (“causa petendi”);
- l'avvertimento al conduttore che se non compare, o comparendo, non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c. Tale avvertimento (“vocatio in ius”) è considerato requisito essenziale, la cui mancanza del termine causa la nullità dell'atto (Cass. 9.12.2004, n. 23010).
- Notificazione Ex art. 138, 139 e 140 c.p.c.
- Per assicurare il maggior grado possibile di certezza sulla effettiva conoscenza da parte del conduttore (Corte Cost., Ord. 17.1.2000 n. 15) è:
- esclusa la notificazione al domicilio eletto (art. 660 c.p.c, ad eccezione del caso in cui, nel contratto, il conduttore abbia indicato, come luogo di notifica, il luogo di lavoro (Cass. 15.9.2001);
- è imposta la notifica a mani proprie (art. 138 c.p.c.);
- se ciò non è avvenuto, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notifica a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, allegando all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione;
- è previsto che il G.I. disponga la rinnovazione della citazione;
- è consentita l'opposizione tardiva (art. 668 c.p.c.);
N.B. - L'avviso di avvenuta notificazione non è richiesto in caso di rifiuto del destinatario di ricevere copia dell'atto (ex art. 138 c.p.c. la notifica si considera eseguita a mani proprie).
Recentemente, la Corte di Cassazione (sent. n. 11702 del 5.8.2002) ha dichiarato non applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. quando il destinatario sia una persona giuridica.
- L'omissione dell'avviso è ostativa all'emissione del provvedimento di convalida.
- notificazione ex art. 140 c.p.c. (residenza dell'intimato) l'Ufficiale Giudiziario deve inviare due avvisi: quello ex art. 660 c.p.c. e quello di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass. 14.6.2002, n. 8582);
- la notifica si perfeziona con la spedizione della raccomandata e le formalità indicate nel citato articolo (deposito nella casa comunale, avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, o dell'azienda);
- l'avviso di giacenza del piego deve contenere l'avvertimento che la notifica si ha per eseguita al compimento del decimo giorno successivo al deposito dell'atto presso l'ufficio postale (L. 80/2005).
N.B.* il c.d. “decreto milleproroghe” (L. 31/08) e la modifica, all'art. 36, che introduce il comma 6 all'art. 7 della L. 890/82 “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto,l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata”.
N.B.**Inammissibilità della notificazione ex art. 143 c.p.c., in quanto incompatibile con il disposto dell'art. 660 c.p.c. Si deve, allora, agire con il rito ordinario, ex art. 447 bis c.p.c. (che non soggiace alle limitazioni previste dal procedimento speciale).
N.B.***Inammissibilità della notifica effettuata collettivamente agli eredi del conduttore defunto nell'ultimo domicilio dello stesso. Occorre individuare e notificare l'atto agli eredi legittimi.
N.B.**** Da ricordare il principio della scissione fra i due momenti di perfezionamento della notifica, per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento del ricevimento dell'atto (Corte Cost., sent. n. 69 del 3.3.1994 e n. 477 del 26.11.2002).
N.B.*****Tale scissione (degli effetti della notificazione) non si applica alle notificazioni eseguite direttamente dal difensore (L. 21.1.1994, n. 53)
N.B. ******In caso di rinnovazione della notificazione dell'atto nullo, deve ritenersi che il termine perentorio assegnato dal G.I. sia rispettato con la consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario.
- Termini di comparizione, ex L. 20.12.1995 n. 534, non inferiori a 20 giorni (a pena di nullità dell'atto: Cass. 3.12.2002, n. 17151).
I termini devono considerarsi liberi (non si computa né il “dies a quo” né il “dies a quem”).
Tali termini vanno considerati tenendo conto del perfezionamento della notifica e non della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Sospensione dei termini processuali. Ex art. 92 dell'O.G. per i procedimenti di sfratto non è prevista la sospensione estiva dei termini processuali.
Trova applicazione nella fase successiva di merito (Cass. 21.1.2000, n. 677) e nelle controversie in materia di locazione, ex. art. 447 bis. (v. art. 30 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98) (Cass. 28.3.2000, n. 3732)
Si applica anche al termine lungo annuale per proporre impugnazione avverso
la sentenza (Cass. 8.1.2001, n. 200).
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