L'istituto dell'interruzione è disciplinato dagli art. 299 e ss. del c.p.c.
Art. 299. (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.
L'ipotesi, che ci interessa è quella della morte di una delle parti e nello specifico il codice di procedura civile prevede:
Art. 300. (Morte o perdita della capacita' della parte costituita o del contumace). Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.
Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.
Dalla lettura della norma, si palesa che in caso di morte di una delle parti, il procuratore può:
- dichiararlo in udienza;
- notificarlo alle altre parti.
Dalla dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, a meno che non vi sia:
- la costituzione volontaria degli eredi;
- la riassunzione ai sensi dell'art. 163 bis
Dopo questi brevi cenni, entriamo nel vivo della questione, la dichiarazione della morte della parte fatta nella comparsa conclusionale può avere l'effetto di interrompere il processo?!
La lettura della norma, come anticipato, chiarisce tassativamente le ipotesi di interruzione nella fattispecie concreta analizzata, tuttavia, sul punto è intervenuta anche la cassazione a dissipare ogni dubbio:
"La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento" (Cass. civ. Sez. II, 28/09/2015, n. 19139).
Nella sostanza, la comparsa conclusionale, non ha le caratteristiche per poter assolvere il conseguimento dell'effetto interruttivo previsto tassativamente dalla norma, proprio perché non ci troviamo in udienza e perché la stessa non è notificata alle altre parti.
Condividendo questo assunto, anche il giudice di Pace di Vallo Della Lucania ha affermato, in merito alla dichiarazione di morte pervenuta solo con la comparsa conclusionale che "Tale dichiarazione non ha valenza interruttiva del processo, perché non ha i requisiti formali di valenza. Difatti, al Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19139/2015 ha ribadito il principio, già espresso in altre sentenze n. 15131/200, n. 8357/2007, secondo cui la dichiarazione da parte del procuratore di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali, quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti e senza astensione dell'attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità"
Nessun commento:
Posta un commento