30 novembre 2016

Modello Comparsa Costituzione e Risposta dopo dissenso Inps art. 445 bis 6° comma cpc

SEZIONE LAVORO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PROC. N. RG _______/__ udienza __.__.20__
PER
Il Sig. ________________, nato a _____________ il __/__/19__, (C.F. ___________________), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. __________________ (C.F. ___________________), in via ___________, n. __, (tel. e fax _______________ – email _____________@________.pec.it) in virtù di mandato rilasciato in calce all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio
CONTRO
L’INPS, in persona del presidente pro tempore, con sede in _____________________ (__), _____________ n. __ Cap ___________.
* * * * * * *
PREMESSA
Si danno per noti i fatti narrati nel ricorso ai sensi dell’art. 445 bis comma 6 c.p.c
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE
Il comparente si costituisce in giudizio con il presente atto chiedendo l’omologa dell’accertamento avvenuto in sede di CTU dal Dott. ________________ nonché il rigetto del ricorso per i seguenti
MOTIVI
1.        ESISTENZA DEI REQUISITI PER L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
Il sig. _________________ ha diritto ai benefici previsti dall’art. 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) poiché affetto da “_________________________________”.
Come si evince dalle considerazioni del CTU, Dott. ___________, “___________________”.
_________________________________________________________________________________
In conclusione la gravità di tale complessivo quadro sindromico, determina una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’Assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini .
Pertanto, sono del tutto presenti i requisiti previsti dall’articolo 1 della Legge 12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) e di conseguenza il dissenso dell’Inps è immotivato e il ricorso merita di essere rigettato in tutte le sue parti.
2.      CIRCOSTANZE E RILIEVI INSUFFICIENTI E TARDIVAMENTE OPPOSTI – RESPONSABILITA’ EX ART 96 CPC
Si evidenzia che l’INPS non ha ritenuto di partecipare alle operazioni peritali né ha avanzato osservazioni né richieste di chiarimenti al CTU e che la visita peritale svolta dal Dott. _____________ è stata molto meticolosa.
Difatti, qualora l’ente avesse ritenuto insufficiente la motivazione data  fornita dal CTU, aveva l’onere di proporre osservazioni nel termine di 30 giorni assegnato in fase di ATP e dopo l’invio della bozza dell’elaborato. Tale condotta dell’Ente appare oltretutto contrastante con la funzione acceleratoria e deflattiva dell’ATP quale dettata dal legislatore, che ha inteso evidentemente “anticipare” l’accertamento sanitario – pur sotto il controllo del giudice - con effetti “conciliativi”, al fine di risolvere in quella sede ed ove possibile ogni questione, evitando il ricorso di merito, e  tutte le lungaggini ad esso collegate (non ultimo, il tempo per la redazione della sentenza, che per sé causa di inevitabile maggior durata dei processi per il carico dei ruoli). Questo avrebbe permesso allo stesso CTU che ha svolto l’accertamento peritale di rispondere sui punti sollevati.
Il comportamento della parte che abbia quindi omesso di avanzare in sede di ATP le osservazioni al CTU che avrebbero potuto risolvere in quella sede ogni incertezza, avviando il presente processo di merito, configura quindi quella condotta processuale suscettibile di “sanzione” ai sensi dell’art 96 cpc comma III cpc.
Oltre alla soccombenza, quindi, che comporta la condanna dell’INPS alle spese di lite, con riferimento, anche, alla fase dell’ATP già svoltasi, si configura una responsabilità ai sensi dell’art 96 comma III cpc per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione.
CONCLUSIONI
Per le argomentazioni innanzi riportate, si conclude perché il Giudice adito:
-          rigetti il ricorso proposto dall’Inps ed omologhi l’accertamento tecnico preventivo nelle conclusioni indicate dal CTU Dott. ____________, con il riconoscimento, quindi, dell’assegno ordinario di invalidità a far data dal __.__.20__;
-          inoltre, condanni l’Inps alle spese di lite, liquidate anche con riferimento alla fase dell’ATP già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario; ed ancora la condanni ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art 96 comma III cpc per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Il valore del presente affare è pari a quello indicato dal ricorrente, per cui all’atto della costituzione non sarà versato alcun importo a titolo di contributo unificato.

______________, lì __.__.20__

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