- accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- Atp previdenziale dopo il dissenso Inps art. 445 bis 6°comma cpc;
MODELLI
TRIBUNALE DI
__________________________
SEZIONE
LAVORO
COMPARSA
DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PROC. N. RG
_______/__ udienza __.__.20__
Il Sig. ________________, nato a _____________ il __/__/19__, (C.F.
___________________), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. __________________ (C.F. ___________________), in via ___________, n. __, (tel. e fax _______________ – email _____________@________.pec.it)
in virtù di mandato rilasciato in calce all’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio
CONTRO
L’INPS, in persona del
presidente pro tempore, con sede in _____________________ (__), _____________ n. __ Cap ___________.
* * * * * *
*
PREMESSA
Si danno per noti i fatti narrati nel
ricorso ai sensi dell’art. 445 bis comma 6 c.p.c
DICHIARAZIONE
DI COSTITUZIONE
Il comparente si costituisce in
giudizio con il presente atto chiedendo l’omologa dell’accertamento avvenuto in
sede di CTU dal Dott. ________________ nonché il rigetto del ricorso per i seguenti
MOTIVI
1.
ESISTENZA DEI
REQUISITI PER L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
Il
sig. _________________ ha diritto ai benefici previsti dall’art. 1 della Legge
12/06/1984 n° 222 (assegno ordinario di invalidità) poiché affetto da “_________________________________”.
Come
si evince dalle considerazioni del CTU, Dott. ___________, “___________________”.
_________________________________________________________________________________
In
conclusione la gravità di tale complessivo quadro sindromico, determina una
permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro
dell’Assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini .
Pertanto, sono
del tutto presenti i requisiti previsti dall’articolo 1 della Legge 12/06/1984
n° 222 (assegno ordinario di invalidità) e di conseguenza il dissenso dell’Inps
è immotivato e il ricorso merita di essere rigettato in tutte le sue parti.
2.
CIRCOSTANZE E
RILIEVI INSUFFICIENTI E TARDIVAMENTE OPPOSTI – RESPONSABILITA’ EX ART 96 CPC
Si evidenzia che
l’INPS non ha ritenuto di partecipare alle operazioni peritali né ha avanzato
osservazioni né richieste di chiarimenti al CTU e che la visita peritale svolta
dal Dott. _____________ è stata molto meticolosa.
Difatti, qualora
l’ente avesse ritenuto insufficiente la motivazione data fornita dal CTU, aveva
l’onere di proporre osservazioni nel termine di 30 giorni assegnato in fase
di ATP e dopo l’invio della bozza dell’elaborato. Tale condotta dell’Ente
appare oltretutto contrastante con la
funzione acceleratoria e deflattiva dell’ATP quale dettata dal legislatore,
che ha inteso evidentemente “anticipare” l’accertamento sanitario – pur sotto
il controllo del giudice - con effetti “conciliativi”, al fine di risolvere in quella sede ed ove possibile
ogni questione, evitando il ricorso
di merito, e tutte le lungaggini ad
esso collegate (non ultimo, il tempo per la redazione della sentenza, che per
sé causa di inevitabile maggior durata dei processi per il carico dei ruoli).
Questo avrebbe permesso allo stesso CTU che ha svolto l’accertamento peritale
di rispondere sui punti sollevati.
Il comportamento
della parte che abbia quindi omesso di avanzare in sede di ATP le osservazioni
al CTU che avrebbero potuto risolvere in quella sede ogni incertezza, avviando
il presente processo di merito, configura quindi quella condotta processuale
suscettibile di “sanzione” ai sensi dell’art 96 cpc comma III cpc.
Oltre alla
soccombenza, quindi, che comporta la condanna dell’INPS alle spese di lite, con
riferimento, anche, alla fase dell’ATP già svoltasi, si configura una
responsabilità ai sensi dell’art 96 comma III cpc per le dedotte ragioni
di tardività dei motivi di opposizione.
CONCLUSIONI
Per le argomentazioni innanzi
riportate, si conclude perché il Giudice adito:
-
rigetti il
ricorso proposto dall’Inps ed omologhi l’accertamento tecnico preventivo nelle
conclusioni indicate dal CTU Dott. ____________, con il riconoscimento, quindi,
dell’assegno ordinario di invalidità a far data dal __.__.20__;
-
inoltre, condanni
l’Inps alle spese di lite, liquidate anche con riferimento alla fase dell’ATP
già svoltasi, in favore del sottoscritto procuratore antistatario; ed ancora la
condanni ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art 96 comma
III cpc per le dedotte ragioni di tardività dei motivi di opposizione.
DICHIARAZIONE
DI VALORE
Il valore del presente affare è pari
a quello indicato dal ricorrente, per cui all’atto della costituzione non sarà
versato alcun importo a titolo di contributo unificato.
______________, lì __.__.20__
Avv.____________________
ATPO
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
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