Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, redatto in forma digitale ed inoltrato all'INPS.
Il certificato deve indicare (oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria) l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Validità del certificato medico introduttivo:
- 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.
Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it. In caso di minore, il codice PIN da utilizzare deve essere quello del minore, non quello del genitore o del tutore;
- patronati o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
- Domanda giudiziale: si può procedere in tal caso con l'Accertamento Tecnico preventivo Obbligatorio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c entro 180 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Asl competente.
LIMITI
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici di cui alla L. 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione:
- fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario;
- finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Indennità di accompagnamento
ATPO
- accertamento tecnico preventivo obbligatorio art. 445 bis c.p.c.;
- dichiarazione redditi Irpef art. 152 disp.att. cpc ;
- dichiarazione di dissenso art. 445 bis 4° comma cpc;
- ricorso previdenza dopo il dissenso nell'atp
- comparsa Costituzione e risposta dopo dissenso 445 bis, 6°c, cpc;
- Cosa fare se non si è stati chiamati dall'INPS per la visita?
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