L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica L.222/1984, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
REQUISITI
- lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LIMITI
- ha validità triennale;
- può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza;
- Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
Nessun commento:
Posta un commento