12 novembre 2015

Assegno Ordinario di Invalidità - requisiti - limiti - compenso


L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica L.222/1984, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.


REQUISITI
  • lavoratori:
  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;

  • riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
  • non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LIMITI 
  • ha validità triennale;
  • può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza;
  • Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTUM DELLA PRESTAZIONE
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

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