28 aprile 2020

Come promuovere una risoluzione extragiudiziale seconda istanza GU14 - disservizi telefonia

Come anticipato nel post precedente, se nella conciliazione mediante CONCILIAWEB non si raggiunge l'accordo, si può compilare, sempre sulla piattaforma, l'UG 14.

Vi consigliamo di approfondire le procedure seguendo il link

Per informazioni
praticandoildiritto@gmail.com


Condizioni per esperire la procedura di definizione della controversia:
  • non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione; 
  • per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità giudiziaria

A chi presentare l'istanza?


l'istanza si promuove mediante la piattaforma CONCILIAWEB

Cosa indicare nell'istanza?

la procedura su CONCILAWEB vi seguirà passo passo, 
  • numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
  • denominazione e sede dell'operatore;
  • i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
  • le richieste dell'istante;
  • fotocopia di un valido documento d'identità;
  • i documenti che si allegano;
  • gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia;
L'istanza deve essere sottoscritta dall'utente.
la sottoscrizione sarà telematica, tramite codice sul vostro cellulare da inserire.

Come si svolgerà la procedura?

Verrà comunicato sulla mail l'inserimento della data dell'udienza (da svolgersi sulla piattaforma o telefonicamente)

In tale comunicazione saranno indicati:
  • i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie(30 + 15), nonché il termine di conclusione del procedimento (120).
Le parti possono anche delegare, ma il delegato deve essere registrato sulla piattaforma.

Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale, con un ulteriore tentativo di conciliazione.

L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell'Autorità.


Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell'istanza, può disporre che l'operatore rimborsi all'utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

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